1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:
a) favorire l'autosufficienza economica delle persone con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
b) favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento.
2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007.
3. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
5. Possono essere nominati gestore l'amministratore di sostegno di cui agli