Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:

          a) favorire l'autosufficienza economica delle persone con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

          b) favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento.

      2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      3. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);

          b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);

          c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).

      4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
      5. Possono essere nominati gestore l'amministratore di sostegno di cui agli

 

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articoli 404 e seguenti del codice civile, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale.
      6. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2.
      7. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del gestore.